(massima n. 1)
In tema di valutazione dei dati processuali ai fini di un'affermazione di responsabilità in termini di certezza - presupposto necessario per una sentenza di condanna - una chiamata in correità ben può trovare riscontro estrinseco in un'altra: l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di «elementi di prova», ha posto la sola condizione della presenza di un qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso, anche quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte. (La Cassazione ha altresì affermato che il principio di cui in massima è a maggior ragione valido per un'affermazione di responsabilità in termini di mera, sia pur qualificata, probabilità, presupposto per l'applicazione delle misure cautelari personali).