(massima n. 1)
La valutazione di plurime chiamate in correitą, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilitą correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della soliditą della loro riconosciuta attendibilitą intrinseca, sia della loro compatibilitą all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice puņ stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella specie la Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto due convergenti chiamate de relato di per sč sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti, imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta).