(massima n. 1)
In tema di chiamata in correitā, allorquando il giudice del merito č chiamato a valutare l'attendibilitā intrinseca di un collaborante, giā ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione del giudicante, non puō prescindere dagli elementi di prova giā utilizzati nel procedimento esaurito. (Fattispecie relativa al delitto ex art. 416 bis c.p.).