(massima n. 1)
In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., anche ai fini cautelari, il prioritario giudizio di attendibilitą intrinseca del dichiarante deve essere fondato su canoni rigorosamente logici e deve essere esteso ad ogni singola dichiarazione, dovendosi solo in un momento successivo passare alla verifica dei c.d. «riscontri», non necessariamente dotati (quando si verta in materia cautelare), di connotazioni «individualizzanti». In tale ottica risulta quindi giustificata anche la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto.