(massima n. 1)
Il vigente art. 192, comma terzo, c.p.p. stabilisce una limitazione della libertą di convincimento del giudice, vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata in correitą, quando non sia accompagnata da «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilitą», dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde č ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse del chiamante. Pertanto il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilitą del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalitą, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correitą e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri come quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneitą; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.