(massima n. 1)
La valutazione del giudice in ordine all'attitudine a testimoniare e alla credibilitą del minore vittima di reati sessuali deve essere fondata su una perizia e, qualora tale accertamento non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunitą scientifica, devono essere valorizzati altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere fornita adeguata motivazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la sentenza di merito che aveva basato il giudizio di credibilitą del minore sul giudizio di esperti che non si erano attenuti alle regole in genere seguite dai periti).