(massima n. 1)
Nella valutazione delle risultanze processuali, la scelta che il giudice del merito compie in ordine all'attendibilitā delle dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini di polizia giudiziaria o in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed alla attendibilitā della ritrattazione delle stesse al dibattimento non č sindacabile dal giudice della legittimitā quando il contenuto della ritrattazione, raffrontato con le precedenti dichiarazioni, sia valutato in base ad esatti criteri logici e di metodo e tale giudizio sia suffragato da una motivazione analitica e completa del convincimento e della scelta operata.