(massima n. 1)
Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza — come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi — non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del teste. (Fattispecie in tema di utilizzazione di un'unica testimonianza per l'emissione di ordinanza di custodia cautelare).