(massima n. 1)
Affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dlel'art. 192, comma 3, c.p.p. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza «privilegiata», cioè non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna per omicidio volontario basata sulle dichiarazioni di due collaboratori che avevano indicato un diverso movente e modalità di esecuzione in parte diverse).