(massima n. 1)
Alle indicazioni di reitą provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autoritą giudiziaria. (Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha ritenuto utilizzabile un colloquio privato oggetto di intercettazione nel corso del quale la persona offesa del reato di estorsione aveva rivelato il nome del responsabile del reato fino ad allora tenuto volutamente celato agli inquirenti).