(massima n. 2)
L'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è, di per sé, sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa.