(massima n. 1)
In tema di criminalità organizzata, se per un verso il fatto che taluno occupi una posizione gerarchicamente dominante nell'ambito di un'associazione per delinquere non può costituire elemento di per sé solo sufficiente a far ritenere provata la sua responsabilità in ordine a tutti i reati-fine commessi nell'ambito del programma associativo, per altro verso non può neppure ritenersi che esso sia da considerare del tutto privo di rilevanza ai fini della prova in ordine alla responsabilità del medesimo soggetto relativamente a specifici fatti criminosi, sempre rientranti nell'ambito di quel programma, di cui egli venga accusato da altro partecipe del sodalizio. Nulla impedisce, quindi, che il suddetto ruolo dominante, a condizione che sia stato autonomamente accertato per altra via, possa assumere rilevanza come semplice elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatorie riguardanti quei fatti, una volta che di tali dichiarazioni sia stata anche verificata la intrinseca credibilità, oggettiva e soggettiva.