(massima n. 1)
È immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma terzo, c.p.p. anziché de plano come previsto (nella specie, decidendo sulla restituzione di oggetti confiscati con la sentenza di patteggiamento), giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano.