(massima n. 1)
In tema di ammissione al lavoro sostitutivo, la domanda non può essere respinta perché l'attività prospettata, consistente nel prestare servizio volontario presso un'associazione, non presenta i requisiti di un «rapporto di lavoro» coperto da assicurazione e perché non sussiste alcuna convenzione fra l'associazione e il Ministero della giustizia o l'Ufficio di sorveglianza; tali circostanze, infatti, non sono ricomprese fra i requisiti necessariamente richiesti dall'art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nell'affermare tali principi, la Corte ha ritenuto che l'attività volontaria di «barelliera» presso un'associazione di assistenza legalmente riconosciuta risponde perfettamente al dettato normativo; che la presenza di una convenzione è dalla legge prevista come eventuale; che il tenore letterale della norma di legge citata esclude che possa sussistere un rapporto di lavoro fra il condannato e l'ente o associazione, posto che deve trattarsi di attività non retribuita a favore della collettività; e, infine, che eventuali dubbi circa la copertura assicurativa possono essere oggetto di accertamento da parte del magistrato di sorveglianza, ai sensi del comma 5 dell'art. 666 c.p.p.).