(massima n. 1)
La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere l'indicazione del processo cui si riferisce, giacché essa ha effetto soltanto nell'ambito di un singolo, specifico procedimento, essendo diversi gli interessi sottesi ad eventuali, differenti istanze, pur se proposte dallo stesso soggetto al medesimo giudice nel corso di procedure aventi eguale contenuto, ma formanti oggetto di separati procedimenti. Ne consegue che la presentazione di una ulteriore istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimento di sorveglianza relativo alla concessione della medesima misura alternativa, gią rigettata una prima volta, non fa cessare l'interesse dell'istante ad ottenere una decisione sull'analoga domanda avanzata in precedenza, non potendosi tacitamente ritenere, attesa la diversitą dei procedimenti, che la proposizione della seconda istanza privi di interesse la prima e, quindi, che la stessa, essendo carente dei requisiti di legge per la sua prospettazione, possa essere dichiarata inammissibile con decreto presidenziale assunto de plano.