(massima n. 1)
È illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all'interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l'intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell'art. 666, comma terzo, c.p.p., in quanto quest'ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti. (Nella specie si trattava di un'ordinanza del tribunale che aveva respinto la proposta di applicazione di una misura di prevenzione a carico dell'interessato, potenzialmente rilevante ai fini della decisione del giudice di sorveglianza).