(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari condonata la pena può essere revocato in sede esecutiva solo in presenza di fatti nuovi e non sulla scorta di elementi preesistenti. (Nella specie, la Corte ha cassato il provvedimento del giudice dell'esecuzione, di revoca dell'indulto, adottato sulla scorta di una sentenza di condanna già passata in giudicato nel momento in cui il medesimo giudice aveva concesso il beneficio).