(massima n. 1)
È inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato con riguardo a titolo di privazione della libertà sopravvenuto durante l'attuazione del diverso beneficio della detenzione domiciliare cui lo stesso condannato sia stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, dovendo applicarsi l'art. 51 bis Ord. Pen. e non potendo ritenersi giustificata la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia.