(massima n. 1)
La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo č inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'omessa analisi circa l'esatta individuazione della pena irrogata per la violazione pił grave nel reato continuato, al fine di valutare se sussistessero i presupposti per la revoca dell'indulto, č questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice, come tale deducibile solo mediante impugnazione).