(massima n. 1)
In tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza č prevista solo la facoltą di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilitą dell'istanza, con la conseguenza che quando č invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilitą dell'istanza di riabilitazione, non č emessa a norma dell'art. 666, comma secondo, c.p.p., ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto dall'art. 667, comma quarto, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1 bis, dello stesso codice).