(massima n. 1)
L'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti gią a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, pur in assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e 127 c.p.p. La mancata indicazione dell'oggetto determina nullitą ai sensi dell'art. 178, comma primo, lettera c), c.p.p. (Nella specie, all'esito del procedimento di esecuzione, il tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura alternativa della semilibertą per un motivo del tutto diverso da quello in ordine al quale, sulla base degli atti, l'interessato aveva preparato la propria difesa).