(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 486 c.p.p. che prevede i casi di impedimento a comparire dell'imputato e del difensore si impone, se l'impedimento è legittimo, il rinvio dell'udienza, è applicabile anche al processo di esecuzione, per effetto del disposto di cui all'art. 666, comma quarto, c.p.p., che richiede la presenza necessaria del difensore e riconosce il diritto dell'interessato, che ne faccia richiesta, di essere sentito personalmente. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in relazione al quale la S.C. ha anche ritenuto che la necessità di una prova richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente opera solo per il detenuto, per cui occorre disporre la traduzione, non anche per il condannato in stato di libertà, che può presentarsi spontaneamente in camera di consiglio e chiedere di essere sentito personalmente).