(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 666, comma settimo, c.p.p., circoscritta alle ordinanze pronunciate nel procedimento di esecuzione si pone come norma eccezionale, e pertanto non č estensibile per analogia, rispetto al principio generale fissato dall'art. 588, comma primo, stesso codice, per il quale la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salva diversa disposizione di legge. Ne consegue che l'eccezionale deroga prevista dal citato art. 666, comma settimo, non si applica ai decreti di inammissibilitą pronunciati a norma del precedente secondo comma. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilitą dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in pendenza della quale il P.M. aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione, poi confermata dal giudice dell'esecuzione. Nell'enunciare il principio sopra trascritto, la S.C. ha escluso che la disposizione dell'art. 588, comma primo, c.p.p. riguardi solo il processo di cognizione, essendo essa ricompresa tra le disposizioni generali sulle impugnazioni, delle quali alcune soltanto chiaramente limitate al giudizio di cognizione e altre di portata generale).