(massima n. 1)
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione (art. 666, comma 4, c.p.p.), qualora il condannato, detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, chieda di essere sentito personalmente, previa traduzione all'udienza camerale, il giudice deve disporre tale traduzione o la audizione davanti al magistrato di sorveglianza del luogo, in quanto, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio č sufficiente che vi sia una richiesta ad essere ascoltati, attenendo le ulteriori indicazioni a modalitā di attuazione del diritto di audizione che sono riservate alla decisione del giudice. Ne consegue che l'omessa audizione dell'interessato, che ne abbia fatto comunque richiesta, č causa di nullitā assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., rilevabile anche d'ufficio.