(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha irritualmente rigettato, non de plano ma all'esito della procedura di cui all'art. 666, comma terzo, c.p.p., un'istanza di dissequestro di cose confiscate, non č ricorribile in Cassazione, ma opponibile innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione che, al contrario del giudice di legittimitą, ha cognizione piena delle doglianze. Peraltro, l'eventuale ricorso in Cassazione erroneamente proposto dalla parte non č inammissibile, ma va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, in virtł del principio generale di conservazione degli atti giuridici, e del conseguente favor impugnationis.