(massima n. 1)
Č affetta da nullitą l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalitą di cui all'art. 666 commi terzo e quarto c.p.p., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilitą per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta gią rigettata, contemplate dallo stesso articolo, « de plano» (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato « de plano» inammissibile, per ritenuta incompetenza funzionale, la richiesta del P.M. di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo).