(massima n. 1)
Nel procedimento instaurato a seguito di opposizione ad ordinanza assunta "de plano" dal giudice dell'esecuzione non è consentita, pena la nullità del provvedimento finale per violazione del principio del contraddittorio, la modificazione dell'oggetto della decisione, in quanto, pur non avendo l'opposizione stessa natura di atto di impugnazione, la devoluzione, per quanto ampia, della cognizione alla fase partecipata non può che riguardare il medesimo "thema decidendum" oggetto del provvedimento "de plano".