(massima n. 1)
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale č stata disposta la confisca, possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa, i quali, ove rimasti estranei a suddetto giudizio, sono abilitati a fornire prove valide e conducenti in proprio favore. (Fattispecie relativa all'opposizione verso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni confiscati ai sensi dell'art.12 sexies, D.L. n. 306 del 1992 conv. in l. n. 356 del 1992).