(massima n. 1)
In tema di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano", ai sensi dell'art. 667 cod.proc.pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod.proc.pen.- č data soltanto facoltā di proporre opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono, emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di procedimento svoltosi in camera di consiglio e non con procedura "de plano").