(massima n. 1)
L'incidente di esecuzione č un rimedio finalizzato all'esame di questioni concernenti non la legittimitā del titolo, bensė la sua eseguibilitā, come chiaramente si desume dall'art. 670 c.p.p., con la conseguenza che la possibilitā di far valere con tale strumento processuale nullitā verificatesi nel giudizio di cognizione, le quali investono la sentenza che lo conclude, trova ostacolo insuperabile nelle regole che disciplinano gli effetti del giudicato.