(massima n. 1)
In tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. «terapeutico» presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell'esecuzione della pena, non č impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso puņ essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.