(massima n. 1)
In tema di benefici penitenziari, attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova c.d. «terapeutico», la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto «fino alla decisione del tribunale di sorveglianza», č inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di incidente, su detta sospensione abbia provveduto, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dopo la pronuncia del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui detta pronuncia sia intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimitą, considerato che in tali ipotesi dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando pił, a seguito della decisione del tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operativitą della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimitą si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nella specie l'istanza di affidamento terapeutico avanzata dal ricorrente era stata rigettata dal tribunale di sorveglianza competente dopo la presentazione dell'impugnazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di incidente, aveva negato la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del procedimento).