(massima n. 1)
Avverso il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione — come quello adottato dal pretore, quale giudice dell'esecuzione, ex artt. 666, 667 e 676 c.p.p., in risposta all'istanza di dissequestro e restituzione — è proponibile esclusivamente l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha considerato che il rimedio proposto dall'imputato, e cioè il ricorso al tribunale del riesame avverso l'ordinanza pretorile, era irrituale e che, a mente dell'art. 568, comma 5, c.p.p., applicabile anche con riferimento di rimedi non omogenei, detto ricorso si doveva convertire nel rimedio previsto dalla legge).