(massima n. 1)
È esperibile incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, rilevata la mancata impugnazione di ordinanza cautelare emessa all'esito di appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., abbia disposto la trasmissione di detta ordinanza, per la sua esecuzione, agli organi di polizia giudiziaria.