(massima n. 1)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47 bis ord. pen.), l'irreperibilitą dell'istante, se puņ legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito (con riferimento ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo), non costituisce una ipotesi d'inammissibilitą rilevabile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.