(massima n. 1)
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di dichiarare, ai sensi dell'art. 666, c.p.p., l'inammissibilità dell'istanza per difetto delle condizioni di legge può essere esercitato solo quando non implichi alcuna valutazione discrezionale. (Fattispecie nella quale veniva deliberato l'annullamento con rinvio di una dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dal presidente de plano, di un'istanza di detenzione domiciliare che presupponeva una valutazione sulla valutazione di compatibilità con la detenzione cautelare per altro titolo).