(massima n. 1)
È inammissibile l'opposizione proposta avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione (nella specie in tema d'applicazione dell'indulto) mediante il ricorso al servizio postale, in quanto la sua natura di rimedio non impugnatorio impone l'osservanza della disposizione generale di cui all'art. 121 c.p.p., che prevede il deposito in cancelleria dell'atto.