(massima n. 1)
L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilitą delle istanze meramente reiterative di altre gią rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitivitą, poiché la disposizione anzidetta č volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualitą di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.