(massima n. 1)
L'art. 666, comma secondo, c.p.p. — nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge — non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente, sicché il decreto di inammissibilità della richiesta da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza va, in tal caso, annullato senza rinvio.