(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, c.p.p. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilitą della richiesta, č meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dą luogo ad alcuna nullitą, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.