(massima n. 1)
In sede di definizione del procedimento mediante il c.d. patteggiamento in appello, il giudice di appello non può esercitare il potere di applicare d'ufficio, con la sentenza, la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna, una o più circostanze attenuanti, nonché di effettuare, ove occorra, il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. Anche in sede di rinvio la cognizione del giudice di appello è limitata dai termini del “patteggiamento” intervenuto nella precedente fase di appello. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale si chiedeva l'applicazione di una diminuente, la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale non poteva né prospettarsi d'ufficio la questione della relativa applicabilità né motivare sulla stessa).