(massima n. 1)
Alla rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p. consegue la inammissibilitą del ricorso per cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione relativa alla violazione dell'art. 178 c.p.p. per non avere il difensore ricevuto notifica in merito alla trattazione del processo di primo grado, gią dedotta come motivo di appello).