(massima n. 1)
L'accordo sulla pena in appello tra le parti che, a norma dell'art. 599 c.p.p., rinuncino agli altri motivi, comporta il passaggio in giudicato della sentenza in tema di responsabilitą, senza che in alcun modo la decisione possa connotarsi diversamente da una qualsiasi sentenza di condanna. Ne consegue che le limitazioni alla concessione dei permessi premio ai detenuti per i delitti indicati dal primo comma dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) valgono anche nell'ipotesi in cui la detenzione sia determinata da sentenza emessa a seguito di cosiddetto «patteggiamento» della pena in appello. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto applicabili le limitazioni in parola anche in caso di espiazione di pena per delitti c.d. ostativi derivante da applicazione a norma dell'art. 444 c.p.p., sul rilievo che il patteggiamento in primo grado č di portata ben pił ampia rispetto a quello previsto dall'art. 599 stesso codice, in quanto implicante accordo anche in punto responsabilitą, e la relativa sentenza č equiparata a una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge, tra le quali nessuna la esclude ai fini dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario).