(massima n. 1)
Qualora il giudice dell'appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi, ai sensi degli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, c.p.p., non č necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata, onde ben possono sostenerli in prosieguo e nella discussione.