(massima n. 1)
Allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'articolo 599, comma quarto, c.p.p., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Ed invero, la rinuncia ad alcuni dei motivi d'appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 606 c.p.p., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex articolo 609, comma secondo, c.p.p.