(massima n. 1)
Il giudice competente per l'esecuzione, nell'ipotesi di sentenza emessa a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., il cui tema di indagine e di decisione č circoscritto nell'ambito dei motivi non rinunciati, deve essere individuato caso per caso in relazione all'effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra pił reati.