(massima n. 1)
In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., non č tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di cause di nullitā assoluta o di inutilizzabilitā della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversitā tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p.