(massima n. 1)
In tema di «patteggiamento in appello», il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., non č tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione č limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati (nella specie, il motivo non rinunciato era attinente alla misura della pena).