(massima n. 1)
È illegittima la decisione del giudice di appello, che, a fronte dell'accordo delle parti di cui all'art. 599, comma quarto c.p.p., subordinato alla concessione dei benefici di legge ovvero anche solo accompagnato dalla richiesta degli stessi, accolga detto accordo solo in ordine alla pena concordata senza concedere i benefici suddetti, non potendo il giudice fuoriuscire dall'alternativa tra l'accogliere il patto nella sua integrità, ove legittimo, ed il procedere con il rito ordinario prescindendo dal concordato.