(massima n. 1)
La procedura camerale posta in essere nel giudizio di appello, in esito all'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla rinuncia ad alcuni motivi di gravame ed all'accoglimento di altri - con conseguente, nuova statuizione sulla pena - deve essere definita con sentenza. Invero il richiamo all'art. 127 del codice contenuto nell'art. 599 c. p.p. riguarda, esclusivamente, la disciplina dell'art. 605 c.p.p. (con l'unica eccezione costituita dai casi previsti dall'art. 604). Nell'ipotesi che tale procedimento di appello venga concluso, invece, con provvedimento erroneamente qualificato come «ordinanza», qualora la stessa contenga in sé tutti gli elementi essenziali della sentenza, dovrą essere ritenuta tale non producendo nullitą di alcun genere la sua irrituale denominazione.